Tagliando in Garanzia
Un utile compendio
La legge Monti (o regolamento europeo 1400/2002, o legge "BER") è caduta in prescrizione da più di un anno, ed è stata sostituita dal nuovo regolamento (UE) 461/2010 (chiamato anche "NUOVA BER"). La "NUOVA BER" non definisce puntualmente le caratteristiche qualitative del documento fiscale, ma come la legge Monti, fornisce le direttive da rispettare per essere ritenuti a norma.
Ci si deve chiedere: cosa fare per essere a norma con la "NUOVA BER"? In caso di intervento su un veicolo coperto da garanzia legale del costruttore, le direttive da rispettare possono essere così riepilogate:
• devono essere impiegati ricambi di qualità equivalente all'originale;
• devono essere impiegati lubrificanti della stessa qualità prescritta dal costruttore;
• deve essere eseguito il controllo della presenza di codici di errore della diagnostica di bordo, e tenerne conto, anche contattando l'assistenza del costruttore;
• il veicolo deve essere ritenuto sicuro e ben funzionante.
Queste sono le caratteristiche che rendono una lavorazione conforme alla "NUOVA BER". In merito a come stilare il documento fiscale per la lavorazione, viene richiesto di:
• indicare chiaramente quale intervento di manutenzione è stato eseguito (ad esempio, con una riga tipo "MANUTENZIONE ORDINARIA 10.000KM/1 ANNO");
• ogni ricambio del documento deve poter essere identificato.
Va sottolineato come la 'NUOVA BER" abbia radicalmente modificato il trattamento della garanzia legale di "buon funzionamento" e, fortunatamente, a favore delle officine indipendenti. Mentre con la legge Monti era l'officina a dover provare di aver operato secondo le prescrizioni del costruttore (e solo in tal caso la garanzia legale poteva mantenere la sua validità), col nuovo regolamento, invece, la garanzia legale di buon funzionamento manterrà la sua validità “a meno di provato danno “, vale a dire: salvo il caso in cui il costruttore non dimostri che la causa del danno è imputabile alla scorretta lavorazione operata dall'officina (non ha chiuso bene le viti, non ha fatto i controlli prescritti e la cosa è evidente e provabile), o dall'uso di ricambi di qualità scadente. Ciò significa che, ora, se il costruttore vuole invalidare la garanzia legale deve sobbarcarsi l'onere della prova con chiare maggiori difficoltà nel provare che il danno è stato causato dalla lavorazione operata dall'officina. Pertanto, ora, all'officina non viene più chiesto di provare tutto il suo operato, riportandolo su un'onerosa documentazione ma principalmente deve “fare bene il suo lavoro” con la diligenza professionale attesa da chiunque intervenga su un veicolo semi-nuovo, e essere certa che il veicolo -alla sua uscita- sia ritenibile sicuro e ben funzionante (per ulteriori riflessioni vedi alla fine).
PRONTUARIO SUI DIRITTI DELL'OFFICINA INDIPENDENTE
Il diritto, di affidare la manutenzione ordinaria a un'officina indipendente, senza far decadere il diritto alla garanzia in caso di difetti del veicolo, è stato sancito per la prima volta dal Regolamento 1400/2002 CE e rafforzato alla scadenza dal Regolamento (UE) 461/2010. Le officine indipendenti devono però osservare alcune regole stabilite dalla Commissione Europea che riteniamo opportuno riepilogare:
• il tagliando deve essere eseguito secondo le prescrizioni della casa;
• dovrà essere accertato l'impiego di ricambi almeno di "qualità equivalente all'originale" (461/2010);
• il lubrificante dovrà essere della qualità prescritta dal costruttore. Non è sufficiente il rispetto della sola gradazione termica, ma serve rispettare esattamente le specifiche del lubrificante;
• si deve verificare l'esistenza o meno di richiami ufficiali sulla vettura sulla quale s'intende intervenire. Si ricorda che i richiami ufficiali dei costruttori sono pubblici, sin dal maggio 2000, in virtù di un Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti, le cui informazioni sono puntualmente disponibili nell'apposita sezione "Albo richiami". Nel gestionale ProMEK, ad esempio, questi dati sono organizzati in modo efficiente per un utilizzo rapido e preciso;
• è necessario effettuare il controllo della presenza di codici di errore della diagnostica di bordo e tenerne conto, magari chiedendo l'assistenza della rete ufficiale.
Qualora durante la manutenzione ordinaria emerga un problema che richiede necessariamente l'intervento di un'officina autorizzata (esecuzione di un richiamo o riparazione in garanzia) il cliente dovrà essere informato preventivamente, e l'officina potrà - in nome e per conto del cliente - provvedere al risanamento del mezzo rivolgendosi alla rete ufficiale.
MANTENIMENTO DELLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA'
Alla riconsegna del veicolo l'officina deve rilasciare una regolare ricevuta fiscale e la documentazione sui lavori effettuati con la dichiarazione relativa alla qualità dei ricambi ("certificato di conformità"). In tal modo si renderà esplicito il contratto tra le parti finalizzato allo scopo di non perdere il diritto alla garanzia in seguito alla manutenzione da parte dell'officina indipendente (per quanto la sola ricevuta fiscale, ben compilata, con il dettaglio dei lavori eseguiti potrebbe essere già sufficiente, ndr).
Se il venditore, la casa costruttrice o l'officina autorizzata in qualunque momento dovessero negare lecitamente la garanzia, a causa del non perfetto lavoro effettuato dall'officina indipendente, il cliente avrà il diritto di richiedere all'officina indipendente che si faccia carico del problema, a sua cura e spese, in quanto responsabile di un difetto di conformità contrattuale risultante dalla documentazione di cui sopra. Qualunque rifiuto di garanzia da parte della rete ufficiale deve comunque essere motivato per iscritto. Solo così il cliente potrà agire a sua tutela contro chi ha effettuato l'intervento di manutenzione ignorando le disposizioni della casa costruttrice e comunque eseguendo un lavoro non a regola d'arte.
DEFINIZIONE DI RICAMBI EQUIVALENTI
Per essere considerati di 'qualità equivalente', i ricambi devono essere di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione del costruttore. Come avviene con ogni altro criterio di selezione, il costruttore avendone motivo ha la facoltà di dimostrare che un dato pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione.
PRONTUARIO SUI DIRITTI DEL CONSUMATORE
INNANZI TUTTO: attenzione a non confondere 'manutenzione ordinaria a pagamento' e 'interventi in garanzia'. Premesso che la manutenzione ordinaria anche nel periodo di garanzia è sempre a pagamento, per richiederla ci si può rivolgere sia alla rete autorizzata della casa sia a qualunque altra officina. In entrambi i casi il lavoro e i materiali di consumo impiegati (in quanto a pagamento) sono soggetti a regolare garanzia che sarà quella del Codice Civile per la manodopera e quella del Codice di Consumo per i ricambi.
GARANZIA DI DUE ANNI: sui ricambi la garanzia sarà biennale. Se, invece, durante le operazioni di manutenzione presso un'officina autorizzata si dovessero riscontrare anomalie dovute a un problema di garanzia relativo al funzionamento del veicolo, il ricambio sostituito gratuitamente sarà soggetto a garanzia residuale totale del veicolo, ovvero scadrà con la cessazione stessa indipendentemente dalla data della sua sostituzione. In altre parole se un'officina autorizzata mi sostituisce in garanzia una batteria perché riscontrata difettosa la garanzia terminerà contemporaneamente alla fine della garanzia del veicolo, anche se sostituita pochi giorni prima di tale data. Il materiale di consumo (es. pastiglie freno) sono soggette alla garanzia di 24 mesi solo per difettosità di materiale e non per eccessivo consumo.
Una unica importantissima eccezione alla garanzia dei 24 mesi è rappresentato dall'insieme di tutti quei rapporti intercorrenti tra partite IVA. In questo caso le parti possono concordare coperture temporali diverse (anche nessun giorno di garanzia, per esempio a fronte di un extra sconto). Solo qualora nel contratto non fosse specificato nulla, allora la garanzia tra partite IVA vale 12 mesi.
GARANZIA ESTESA: se il contratto di acquisto dell'auto prevede un determinato numero di anni di garanzia senza ulteriori precisazioni (ad es. 3 o 4 o più anni) si tratta di una garanzia "estesa" cioè il venditore, appoggiato dalla casa, estende tutte le obbligazioni a proprio carico previste dalla garanzia di 24 mesi di legge al numero di anni indicati nel contratto. Di conseguenza il regolamento EU 416/2010 si estenderà al numero di anni sottoscritto dalle parti.
Se invece il contratto di acquisto subordina la garanzia alla manutenzione presso la rete ufficiale del costruttore, si limitano i diritti dell'acquirente e in caso di contestazione ci si può rivolgere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per infrazione all'art. 101 del Trattato comunitario (pratiche commerciali scorrette).
INSTALLAZIONE ACCESSORI: l'installazione di accessori o dispositivi di qualunque tipo dopo l'acquisto della vettura ha conseguenze significative sulla garanzia. Un impianto a gas, un dispositivo antifurto, ma anche un impianto HI FI sono "invasivi", nel montaggio richiedono cioè una complessa integrazione con gli impianti della vettura e quindi possono variare sostanzialmente la conformità del veicolo rispetto a quella originale depositata presso il Ministero dei Trasporti. Tra le altre cose, molte volte, il problema è aggravato dall'approccio artigianale, basato sull'esperienza dell'installatore piuttosto che su una rigorosa documentazione tecnica prevista per il montaggio su uno specifico veicolo. Inoltre non sono previste norme di collaudo per verificare la funzionalità a fine montaggio. Infatti il collaudo della Motorizzazione Civile, per esempio, prescritto per gli impianti a gas riguarda esclusivamente l'accertamento del rispetto delle normative di sicurezza e non della corretta funzionalità dell'impianto.
Se per l'installazione ci si rivolge ad un'officina indipendente, si solleva il concessionario da ogni obbligo di garanzia sul veicolo, indipendentemente dalla relazione tra l'impianto e l'eventuale guasto perché a causa dell'installazione, il veicolo è diverso da quello venduto. Per il consumatore è pertanto consigliabile informare per iscritto il concessionario dell'intenzione di installare un determinato impianto, specificando:
• il tipo d'impianto;
• la marca, modello, versione e quant'altro necessario per l'identificazione tecnica dell'impianto;
• l'officina alla quale ci si intende rivolgere per l'installazione;
• nella richiesta è consigliabile specificate che in caso di mancata risposta entro 10 giorni dalla ricezione (preferibile una raccomandata AR anticipata via Fax), l'installazione si intenderà approvata dal concessionario nella sua qualità di venditore responsabile della garanzia, senza conseguenze.
Chiunque installi l'impianto è tenuto alla garanzia legale per 24 mesi che comprende i difetti di funzionamento nonché le conseguenze di eventuali difetti dovuti al montaggio dell'impianto su altre parti del veicolo. Quindi se un difetto su qualsiasi parte della vettura verrà attribuito all'imperfetto montaggio dell'impianto (es. dell'impianto a gas) dovrà essere eliminato a cura e spese dell'installatore dell'impianto e non coperto dalla garanzia del veicolo
ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il cambio di approccio tra la normativa Monti e la NUOVA BER, nello specifico la parte che solleva l'officina dal dimostrare, non deve ad ogni modo essere interpretata in modo superficiale, ossia prendendo in considerazione solo il "positivo" aspetto del minor carico di lavoro: che bello meno scartoffie! Attenzione: ora più che mai la documentazione di supporto acquista una valenza di tutela preventiva, ma non solo, è anche segno tangibile della professionalità dell'autoriparatore.
Le banche dati di supporto (VIVID, AUTODATA) o il gestionale ProMEK in questo senso sono fondamentali. Per esempio il certificato di conformità ProMEK, che può essere considerato un documento facoltativo, è all'atto pratico una prova aggiuntiva del lavoro eseguito a regola d'arte.
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